Il Codice della strada illustre sconosciuto...
CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18
maggio 1992, n. 114). - Nuovo codice
della strada.
R.27 Testo aggiornato con: decreto-legge
30 dicembre 2009 n. 194
Testo non ufficiale redatto a cura del
Servizio Polizia Stradale; ad ogni effetto di legge
fa fede solo il testo pubblicato
sulla G.U.
TITOLO III: DEI VEICOLI
Capo III: VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione I: NORME COSTRUTTIVE E DI
EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE
Articolo 81
Competenze dei funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti –D.T.T.
1. Gli accertamenti tecnici
previsti dal presente codice in materia di veicoli a motore e di quelli da essi
trainati sono effettuati da dipendenti appartenenti ai ruoli del D.T.T. della
VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti,muniti di diploma di laurea
in ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale, perito
nautico, geometra o maturità scientifica.
2. I dipendenti di cui al comma 1,
muniti di diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità
scientifica, vengono abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici a
seguito di apposito corso di qualificazione con esame finale, secondo le
modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
3. Il regolamento determina i
profili professionali che danno titolo all'effettuazione degli accertamenti
tecnici di cui ai commi precedenti.
4. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti vengono fissate le norme e le modalità di
effettuazione del corso di qualificazione previsto dal comma 2