Il Codice della strada illustre sconosciuto...
CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18
maggio 1992, n. 114). - Nuovo codice
della strada.
R.27 Testo aggiornato con: decreto-legge
30 dicembre 2009 n. 194
Testo non ufficiale redatto a cura del
Servizio Polizia Stradale; ad ogni effetto di legge
fa fede solo il testo pubblicato
sulla G.U.
TITOLO III: DEI VEICOLI
Capo III: VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione I: NORME COSTRUTTIVE E DI
EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE
Articolo 80
Revisioni.
1. Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le
modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle
categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che
sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di
silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori
ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti,
sono effettuate a cura degli uffici provinciali del D.T.T. Nel regolamento sono
stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei
dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno
rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei
decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con
quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo
tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli
autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva
a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto
promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di
prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle
specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al
trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente,
per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze,
per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la
revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già
sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici del D.T.T., anche su
segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora
sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed
inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di
singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina
relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed
atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e della tutela del territorio e della tutela del territorio e della
tutela del territorio.
7.
In
caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito
gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di
sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12,
commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente
ufficio del D.T.T. per la adozione del provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti
situazioni operative degli uffici provinciali del D.T.T., il rispetto dei
termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di
contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate
con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni
ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della
meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese
che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino
altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione.
Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti
attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della L. 5 febbraio 1992,
n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai
consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente
costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del
medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le
sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8
devono essere in possesso di requisiti tecnicoprofessionali, di attrezzature e
di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo
per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua
vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali
e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere
durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative
per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma.
10. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - D.T.T. effettua periodici controlli sulle
officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli
sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine
delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge
1º dicembre 1986, n.870, da personale del D.T.T. in possesso di laurea ad
indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili
professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva
tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle
officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate
dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal
Ministro del tesoro.
11. Nel caso in cui, nel corso dei
controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie
attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità
dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione
sono revocate.
12. Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro,
stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal D.T.T. e dalle
imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle
officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - D.T.T., ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8,
entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono all'ufficio
provinciale competente del D.T.T. la carta di circolazione, la certificazione
della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo
eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento
della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla
carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni
dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di
circolazione sarà a disposizione presso gli uffici del D.T.T. per il ritiro da parte
delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta
annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha
effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di
circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo
che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €155,00 a €624,00. Tale sanzione è
raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione
alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si
circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della
revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.
15. Le imprese di cui al comma 8,
nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici
provinciali del D.T.T. il mancato rispetto dei termini e delle modalità
stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma
13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€389,00 a €1.559,00. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono
accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale del D.T.T. revoca la concessione.
16.
L'accertamento
della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal
registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi
competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €389,00 a €1.559,00. Da tale
violazione discende la sanzione amministrativaaccessoria del ritiro della carta
di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.