Il Codice della strada illustre sconosciuto...
CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18
maggio 1992, n. 114). - Nuovo codice
della strada.
R.27 Testo aggiornato con: decreto-legge
30 dicembre 2009 n. 194
Testo non ufficiale redatto a cura del
Servizio Polizia Stradale; ad ogni effetto di legge
fa fede solo il testo pubblicato
sulla G.U.
TITOLO III: DEI VEICOLI
Capo III: VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione I: NORME COSTRUTTIVE E DI
EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE
Articolo 79
Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro
rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima
efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento
entro i limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite
le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle
dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente
per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della
rumorosità e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma
2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le
prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo
che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali
prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti
o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €78,00 a €311,00. La misura della sanzione è da
€1.088,00 a €10.878,00 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste
dagli articoli 9-bis e 9-ter.