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26/03/2010
Il Codice della strada illustre sconosciuto...

Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in

CODICE DELLA STRADA Articolo 79 Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.

TITOLO III - Capo III - Sezione I - Art. 79

CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18

maggio 1992, n. 114). - Nuovo codice della strada.

R.27 Testo aggiornato con: decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194

Testo non ufficiale redatto a cura del Servizio Polizia Stradale; ad ogni effetto di legge

fa fede solo il testo pubblicato sulla G.U.

 

TITOLO III: DEI VEICOLI

 

Capo III: VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

 

Sezione I: NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

 

Articolo 79

Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.

 

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e   da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.

 

2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.

 

3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.

 

4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €78,00 a €311,00. La misura della sanzione è da €1.088,00 a €10.878,00 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.

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