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25/03/2010
Il Codice della strada illustre sconosciuto...

Modifiche delle caratteristiche costruttive dei ve

CODICE DELLA STRADA Articolo 78 Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione

TITOLO III - Capo III - Sezione I - Art. 78

CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18

maggio 1992, n. 114). - Nuovo codice della strada.

R.27 Testo aggiornato con: decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194

Testo non ufficiale redatto a cura del Servizio Polizia Stradale; ad ogni effetto di legge

fa fede solo il testo pubblicato sulla G.U.

 

TITOLO III: DEI VEICOLI

 

Capo III: VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

 

Sezione I: NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

 

Articolo 78

Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

 

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del D.T.T. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici del D.T.T. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

 

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della

carta di circolazione.

 

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €389,00 a €1.559,00.

 

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

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