Il Codice della strada illustre sconosciuto...
CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18
maggio 1992, n. 114). - Nuovo codice
della strada.
R.27 Testo aggiornato con: decreto-legge
30 dicembre 2009 n. 194
Testo non ufficiale redatto a cura del
Servizio Polizia Stradale; ad ogni effetto di legge
fa fede solo il testo pubblicato
sulla G.U.
TITOLO III: DEI VEICOLI
Capo III: VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione I: NORME COSTRUTTIVE E DI
EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE
Articolo 78
Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione
e aggiornamento della carta di circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro
rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici
del D.T.T. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche
costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati
negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio.
Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici del D.T.T.
ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei
conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti
le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento
che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione
prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per
gli accertamenti e l'aggiornamento della
carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo
al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel
certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione,
oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito
favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al
quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia
sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €389,00 a €1.559,00.
4. Le violazioni suddette importano
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.