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04/01/2010
Il Codice della strada illustre sconosciuto...

PRINCIPI GENERALI DEL CDC

CODICE DELLA STRADA Articolo 1 Principi generali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18

maggio 1992, n. 114). - Nuovo codice della strada.

R.27 Testo aggiornato con: decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194

Testo non ufficiale redatto a cura del Servizio Polizia Stradale; ad ogni effetto di legge

fa fede solo il testo pubblicato sulla G.U.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Principi generali

  1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.

 

  1. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.

 

  1. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.

 

  1. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l’esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.

 

  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all’opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo".
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