04/01/2010
Il Codice della strada illustre sconosciuto...
PRINCIPI GENERALI DEL CDC
CODICE DELLA STRADA Articolo 1 Principi generali
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18
maggio 1992, n. 114). - Nuovo codice
della strada.
R.27 Testo aggiornato con: decreto-legge
30 dicembre 2009 n. 194
Testo non ufficiale redatto a cura del
Servizio Polizia Stradale; ad ogni effetto di legge
fa fede
solo il testo pubblicato sulla G.U.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo
1
Principi
generali
- La sicurezza delle persone, nella circolazione
stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico
perseguite dallo Stato.
- La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli
animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai
provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative
internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti
attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo
gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali
derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità
della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del
territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.
- Al fine di ridurre il numero e gli effetti
degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi
della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
- Il Governo comunica annualmente al Parlamento
l’esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali,
ambientali ed economici della circolazione stradale.
- Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti fornisce all’opinione pubblica i dati più significativi
utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei
riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di
tipo prevenzionale ed educativo".