AUTO
AZIENDALI DL 81/2007 nuovo regime
L’approvazione
della legge di conversione del D-Legge 81/2007 ha portato un nuovo scenario
della detrazione dell’imposta e della deducibilità dei costi delle auto ad uso aziendale e
professionale.
Di
seguito viene riportato un riepilogo che consente di fare il punto della
situazione dopo l’approvazione del D.Legge 262/2006 emanato con il chiaro
intento di attenuare l’effetto del rimborso iva che lo Stato italiano avrebbe
dovuto eseguire dalla condanna della Corte di Giustizia Europea.
La
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’autorizzazione a
limitare il diritto alla detrazione ha consentito di rivedere in senso
favorevole alle aziende, la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.
la
deducibilità delle spese per i veicoli non utilizzati esclusivamente come beni
strumentali quali ad esempio auto di rappresentanza, auto assegnate
all’amministratore o per uso commerciale passa dall’indeducibilità integrale
alla soglia del 40%.
Per quanto riguarda le auto assegnate in uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta la deduzione
è ora determinata nella misura del 90%
Per gli
esercenti arti e professioni la deducibilità è ammessa nella misura del 40%.
La
misura del 30% del costo chilometrico ACI quale reddito di natura imputato al
dipendente è stata ripristinata.
Al fine
di una corretta applicazione della norma si dovrà fare riferimento alla
circolare dell’agenzia delle Entrate n. 21/E del 2007 in quanto i sostituti
d’imposta erano stati autorizzati a continuare a calcolare la ritenuta relativa
applicando il precedente coefficiente del 30% in luogo della percentuale del
50% istituita con la legge 262/2006.
Trattamento ai fini IVA
Per tutto
ciò che riguarda quest’argomento troverete notizie nella news:
quanta IVA posso detrarre?