I - Quali sono le agevolazioni
In base al recente riordino della
normativa, le principali agevolazioni sono:
- per i mezzi di locomozione (auto e motoveicoli)
• la possibilità di detrarre dall’Irpef
il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto
• l’Iva agevolata al 4%
• l’esenzione permanente dal
pagamento del bollo auto
• l’esenzione dall’imposta di
trascrizione al Pra
- per gli altri mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici
• la possibilità di
detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto
• l’Iva agevolata al
4%.
II - Le agevolazioni per
il settore dell'auto
1. Per
quali veicoli
Le agevolazioni previste
per il settore auto possono essere
riferite a seconda dei
casi (vedi nota 2) oltre che agli autoveicoli anche a:
• motocarrozzette
• autoveicoli o
motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile
• autocaravan (solo
per la detrazione Irpef del 19%).
2. Per
quali disabili
La legge "collegata"
alla Finanziaria 2000, la stessa Finanziaria 2000 e la Finanziaria 2001 hanno
notevolmente esteso l’area dei disabili che hanno diritto alle agevolazioni per
il settore auto.
In particolare, in base a
questi provvedimenti sono ora ammessi alle agevolazioni anche le seguenti
categorie di disabili:
• 1. non vedenti e
sordomuti
• 2. disabili con
handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento (nota 1)
• 3. disabili con grave
limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni. (nota 1)
Per tutte queste
categorie di disabili il diritto alle agevolazioni spetta, per espressa
disposizione di legge, senza
necessità che l’auto sia adattata.
In particolare i disabili
di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave
derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una
limitazione permanente della deambulazione. Pertanto nell’ambito di questa
categoria rientrano anche i disabili con impedite o ridotte capacità motorie
che risultino affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione
come sopra precisato. Questi disabili, che in base alla precedente normativa
erano stati ammessi a fruire delle agevolazioni auto a condizione che il
veicolo venisse appositamente adattato, ora possono fruire di queste
agevolazioni senza
più obbligo di adattamento. Viceversa, per i disabili con ridotte capacità motorie che però non
risultino, contemporaneamente, "affetti da grave limitazione della
capacità di deambulazione", il diritto alle agevolazioni non viene
ovviamente a cessare (obiettivo dei provvedimenti citati era infatti quello di
estendere le agevolazioni in favore dei disabili, non certo di sopprimerle) ma
continua ad essere condizionato all’adattamento del veicolo. Nel
seguito di questo capitolo esporremo dapprima le agevolazioni che si
riferiscono alla generalità dei disabili, e successivamente daremo le
indicazioni riguardanti i disabili affetti da ridotte capacità motorie ma non
da grave limitazione della capacità di deambulazione, per i quali continua a
valere il requisito dell’adattamento .
3. La
detraibilità ai fini Irpef delle spese di acquisto e per riparazioni
Le spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione
dei disabili
danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare. Per
mezzi di locomozione s’intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata e
gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi. La detrazione compete una sola
volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio e nei limiti di
un importo di 35 milioni. È possibile riottenere il beneficio per acquisti
effettuati entro il quadriennio, a condizione che il primo veicolo beneficiato
risulti cancellato dal Pra. In caso di furto, la detrazione per il nuovo
veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il
limite di 35 milioni, al netto dell’eventuale rimborso assicurativo. Si può
fruire dell’intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare,
alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di
pari importo.
Spese per riparazioni
Oltre che per le spese di
acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi
anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il
lubrificante.
Anche in questo caso la
detrazione ai fini Irpef spetta per una sola volta nel corso del quadriennio.
Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a lire
5.500.000, il documento di spesa deve essere a lui intestato.
Intestazione del
documento comprovante la spesa
Se, invece, il disabile è
fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere
indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale
egli risulta a carico.
4. Le
agevolazioni Iva
È applicabile l’Iva al 4
per cento, anziché al 20 per cento, all’acquisto di autovetture, aventi
cilindrata fino a 2000
centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri
cubici, se con motore diesel, nuove o usate.
L’aliquota agevolata si
applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare
di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni effettuate nei loro
confronti). Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli,
anche se specificamente destinati al trasporto di disabili, intestati ad altre
persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.
L’Iva ridotta per
l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta
nel corso di quattro anni, salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il
quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal Pra.
Gli obblighi
dell’impresa FATTURA
L’impresa che vende
veicoli con applicazione dell’aliquota agevolata deve:
• emettere fattura (anche
quando non richiesta dal cliente) con l’annotazione che si tratta di operazione
ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o
della legge 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86
vanno riportati sulla bolletta doganale;
• comunicare all’ufficio
Iva (ovvero all’Ufficio delle entrate, ove istituito) nella cui circoscrizione risiede l’acquirente, la data
dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici dell’acquirente
stesso. La comunicazione va eseguita entro il termine di trenta giorni dalla
data della vendita o della importazione.
5. L ’esenzione permanente dal
pagamento del bollo
L’esenzione dal pagamento
del bollo auto si applica ai veicoli indicati nel paragrafo 1, con i limiti di
cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2000 centimetri
cubici per le auto a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel). L’esenzione spetta sia quando
l’auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un
familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
L ’ufficio competente
L’ufficio competente ai
fini dell’istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto è l’Ufficio
delle entrate o, dove questo non è ancora istituito, la Sezione staccata della
Direzione regionale delle Entrate. Tuttavia, ciascuna regione ha la possibilità
di stabilire la gestione diretta, tramite i propri uffici, di questo tipo di
agevolazione. In tal caso, la struttura competente cui il disabile dovrà
rivolgersi è l’Ufficio Tributi dell’ente Regione. Nelle Provincie di Trento e
Bolzano la competenza è dell’ente Provincia. Se il disabile possiede più
veicoli, l’esenzione spetta per un solo veicolo che potrà essere scelto dal
disabile. La targa dell’auto prescelta dovrà essere indicata al competente
Ufficio delle entrate o Sezione staccata della Direzione regionale, al momento
della presentazione della documentazione. Restano esclusi dall’esenzione gli
autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come enti locali,
cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera), anche se
adibiti al trasporto di disabili.
Quello che deve fare il
disabile per ottenere l ’esenzione dal bollo
Il disabile che ha fruito
dell’esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata
AR all’Ufficio delle entrate, se già istituito (o alla Sezione staccata della Direzione regionale competente), la documentazione
indicata più avanti, nell’apposito paragrafo, eventualmente utilizzando lo schema riportato tra
i formulari. La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla
scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un
eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la
decadenza dall’agevolazione). Le Direzioni regionali o gli Uffici delle
entrate, all’atto dell’accettazione della richiesta, sono tenuti a trasmettere
al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella
richiesta stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e
tipo veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente
risulta fiscalmente a carico). Gli uffici finanziari sono tenuti a dare notizia
agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi
all’esenzione, sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza di esenzione.
In quest’ultimo caso, per tutte le richieste di esenzione fatte ma poi respinte
dall’Ufficio, quando sussistevano "obiettive condizioni di incertezza"
circa la spettanza del diritto, gli uffici finanziari dovranno comunicare
all’interessato che questi potrà pagare il bollo auto e relativi interessi,
senza applicazione di sanzioni, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto
la comunicazione del diniego. Decorsi i 30 giorni scatterà l’applicazione delle
sanzioni.
L’esenzione dal
pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue
anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare
l’istanza e ad inviare nuovamente la documentazione. Dal momento in cui vengono
meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché
l’auto viene venduta), l’interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio
a cui era stata richiesta l’esenzione (si veda il modulo riportato tra i formulari).
N.B. Non è
necessario esporre sul parabrezza dell’auto alcun avviso circa il diritto alla
esenzione dal bollo.
6. L ’esenzione dalle imposte di
trascrizione sui passaggi di proprietà
Parallelamente
all’esenzione dal bollo, i veicoli destinati al trasporto o alla guida di
disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione, però, di
non vedenti e sordomuti) sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di
trascrizione in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Il
beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un’auto
nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante un’auto
usata. Per quanto riguarda le condizioni per avere titolo all’agevolazione
valgono le regole indicate nei paragrafi precedenti. L’esenzione spetta anche
in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia
fiscalmente a carico. Per la richiesta di esenzione presso l’ufficio del Pra
può essere utilizzato lo stesso modulo del bollo auto (allegato tra i formulari).
7.
Diritto alle agevolazioni per il familiare
Potrà beneficiare di
tutte le agevolazioni previste per il settore auto (e cioè, ai fini Irpef, Iva
e bollo auto) anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del
disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini
fiscali. Per essere ritenuto "a carico" del familiare il disabile
deve avere un reddito complessivo lordo annuo non superiore a 5,5 milioni di
lire. Superando questo tetto è necessario, per poter beneficiare delle
agevolazioni, che i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al
suo familiare). Tuttavia, ai fini del limite dei 5,5 milioni, non si tiene
conto dei redditi esenti, come a esempio le pensioni sociali, le indennità
(comprese quelle di accompagnamento), gli assegni erogati dal Ministero
dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.
8. La
documentazione
Per le categorie di
disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di
adattamento, la documentazione che deve essere prodotta per attestare il
diritto alle agevolazioni è:
- la
certificazione attestante la condizione di disabilità, in particolare
•
per non vedenti e sordomuti: certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una
commissione medica pubblica
•
per disabili psichici: verbale di accertamento dell’handicap emesso
dalla commissione medica presso la
ASL di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, dal quale
risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del
comma 3, dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivate da disabilità
psichica e certificazione che attesti il diritto a fruire dell’indennità di
accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso
dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l’accertamento
dell’invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990)
•
per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o
pluriamputati, verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla
Commissione medica presso la ASL
di cui all’art. 4 della legge n.104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto
si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell’art. 3
della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (ivi comprese le
pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della
deambulazione.
Per quanto riguarda la
possibilità di autocertificare le proprie condizioni personali si veda il
capitolo IV.
In caso di auto
intestata a un familiare:
- fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi
da cui risulta che il disabile è a carico
dell’intestatario dell’auto, ovvero autocertificazione in tal senso.
Ai soli fini dell
’agevolazione Iva va aggiunta:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante che nel quadriennio anteriore alla data di
acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato.Nell’ipotesi di
acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di
cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico.
9.
Regole particolari per disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non
affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione
Come illustrato più
sopra, alle persone pluriamputate o la cui disabilità motoria comporti una
grave limitazione nella capacità di deambulazione è consentito di accedere alle
agevolazioni sui veicoli a prescindere dall’adattamento del veicolo se versano
nella condizione di "particolare gravità" prevista dal comma 3
dell’articolo 3 della legge 104/92. Nel caso, invece, che queste condizioni
personali non si configurino, ma sussista comunque la disabilità motoria, gli
interessati sono ammessi alle agevolazioni auto a condizione di utilizzare
veicoli adattati. In questi casi non è però necessario che il disabile fruisca
dell’indennità di accompagnamento. Ai sensi dell’articolo 3, della legge
104/92, per disabile secondo la definizione generale, contenuta nel comma 1
dello stesso articolo 3, deve intendersi "colui che presenta una
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è
causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa
e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione". La specificità richiesta, in questi casi, ai fini dell’agevolazione
fiscale è dunque solo nel carattere "motorio" che deve avere
l’handicap. Per cui vi potrà essere diritto alle agevolazioni anche senza che
sia accertata la necessità dell’intervento assistenziale
"permanente", previsto, invece, per situazioni di particolare
gravità. La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata
sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL o anche da parte di altre
Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento
dell’invalidità. Per quanto riguarda la possibilità di autocertificare le
proprie condizioni personali si veda capitolo IV e la modulistica nei formulari.
Per quali veicoli
Purché i veicoli siano
adattati, i disabili con ridotte capacità motorie ma non affetti da gravi
limitazioni alla capacità di deambulazione possono godere delle agevolazioni
su:
- auto;
- motocarrozzette;
- autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o
per trasporto specifico del disabile;
- autocaravan (solo ai fini della detrazione
Irpef).
L ’adattamento del
veicolo
Come già detto, infatti,
per questa categoria di disabili l’adattamento del veicolo rimane una
condizione necessaria per tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di
trascrizione al Pra). I veicoli devono essere adattati prima dell’acquisto (o
perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente
eseguire dallo stesso rivenditore) alla ridotta capacità motoria del disabile.
Sono ammesse anche le auto con cambio automatico, anche di serie, per coloro
che sono muniti di patente B speciale o del foglio rosa a seguito della
prescrizione da parte della Commissione medica locale ai sensi dell’art. 119
del codice della strada. Gli adattamenti, che debbono sempre risultare dalla
carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai co-mandi di
guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per
mettere il disabile in condizione di accedervi. Tra gli adattamenti alla
carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti, avvertendo che si
tratta di indicazione esemplificativa:
• pedana sollevatrice ad
azione meccanica/elettrica/idraulica;
• scivolo a scomparsa ad
azione meccanica/elettrica/idraulica; • braccio sollevatore ad azione
meccanica/elettrica/idraulica;
• paranco ad azionamento
meccanico/ elettrico/idraulico;
• sedile
scorrevole-girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile
nell’abitacolo;
• sistema di ancoraggio
delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di
sicurezza);
• sportello scorrevole;
• altri adattamenti non
elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento
permanente al veicolo, e tali da comportare un adattamento effettivo. Pertanto,
non dà luogo ad "adattamento" l’allestimento di semplici accessori
con carattere di "optional", ovvero l’applicazione di dispositivi già
previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su
semplice richiesta dell’acquirente.
Il diritto all ’Iva
agevolata al 4%riguarda anche:
- le prestazioni rese da officine per adattare i
veicoli, anche non nuovi di fabbrica;
- gli acquisti di accessori e strumenti relativi
alle prestazioni indicate nel precedente punto a).
Gli obblighi dell
’impresa
L’impresa che vende
accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, ovvero che effettua
prestazioni di servizio con applicazione dell’aliquota agevolata, deve emettere
fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l’annotazione che si
tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97 (nella
vendita di accessori o nelle prestazioni da parte di officine è sufficiente
menzionare la legge 449/97), ovvero della legge 342/2000. Nel caso di
importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta
doganale.
La documentazione
I disabili con ridotte o
impedite capacità motorie ma non affetti da grave limitazione alla capacità di
deambulazione, in aggiunta ai documenti indicati al paragrafo 8 dovranno
presentare:
- fotocopia della patente di
guida speciale. Per i disabili che non sono in grado di guidare (o perché
minorenni o perché portatori di handicap che non ne consente il
conseguimento), non è necessario il possesso della patente di guida
speciale. Ai fini della detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una
qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei
soggetti cui risulta a carico;
- ai soli fini
dell’agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o nell’acquisto
di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di
invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti. Nella stessa
dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è
fiscalmente a carico dell’acquirente o del committente (ove ricorra
questa ipotesi). Per un fac-simile di dichiarazione adatta a questa
situazione si veda il modulo n. 4 riportato tra i
formulari;
- fotocopia della carta di
circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi
prescritti quale condizione per la conduzione di veicoli da parte di
disabili titolari di patente speciale ovvero che il veicolo è adattato in
funzione della minorazione fisicomotoria;
- copia della certificazione
di handicap o di invalidità rilasciato da una Commissione pubblica
deputata all’accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente
indicata la natura motoria della disabilità.
Nota 1) Secondo il Ministero della Sanità i disabili di cui ai punti 2 e 3
sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma
3 dell’articolo 3 della legge 104/92.Situazione che si ha quando la minorazione
fisica, psichica o sensoriale abbia ridotto l'autonomia personale, correlata
all'età, in modo da rendere necessario un inter- vento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di
relazione. La condizione di handicap grave deve essere certificata con verbale
dalla Commissione per l ’accertamento dell’handicap di cui all ’art.4 della
legge n.104/1992,istituita presso la
ASL.
Nota 2) CATEGORIE DI VEICOLI AGEVOLABILI
1. AUTOVETTURE *: Veicoli destinati al
trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del
conducente;
2. AUTOVEICOLI PER TRAPOSTO
PROMISCUO*: Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a
3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria),
destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo
nove posti, compreso quello del Conducente;
3. AUTOVEICOLI PER TRASPORTI
SPECIFICI*: Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di
persone in particolari condizioni, caratterizzati
dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo;
4. AUTOCARAVAN (1) *: Veicoli aventi
una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al
trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente;
5. MOTOCARROZZETTE: Veicoli a tre
ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro
posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
6. MOTOVEICOLI PER TRASPORTO
PROMISCUO: Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci
di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente;
7. MOTOVEICOLI PER TRASPORTI
SPECIFICI: Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate
cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
(*)
Per non vedenti e sordomuti i veicoli agevolati sono solo quelli con
l’asterisco.
(1)
Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%.
Un saluto particolare ai nostri amici meno fortunati da
lo Staff di gestioneauto.com